Cos'è il whistleblowing e chi è un whistleblower?
Il whistleblower è il soggetto che individua un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo al responsabile anticorruzione o ad un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Il whistleblower svolge un ruolo di interesse pubblico, in quanto dà conoscenza, se possibile tempestiva, alla comunità o all'ente di appartenenza, di problemi o pericoli legati agli illeciti segnalati. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure atte a proteggere e tutelare l'anonimato dei segnalatori ed incentivare la segnalazione degli illeciti.
Come sono regolamentate in Italia le segnalazioni?
La disciplina del Whistleblowing è regolamentata dal d.lgs. 24/23 nel quale è prevista la tutela del dipendente che effettua una segnalazione, una denuncia o una divulgazione pubblica, proteggendolo contro le eventuali ritorsioni.
L'ANAC, con la Determinazione n. 311 del 12 luglio 2023 ha emesso le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne." Le presenti Linee guida sono volte a dare indicazioni sulle segnalazioni esterne e sulla relativa gestione, come previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 24. Nonché, a fornire indicazioni e princìpi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, su cui ANAC si riserva di adottare successivi atti di indirizzo.
L'ANAC ha inoltre stabilito che "l'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività".
Quali fatti o atti possono essere oggetto di una segnalazione?
Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o l’ente privato. Il whistleblowing non riguarda le richieste di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure.
In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:
- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Ente;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso L'Ente.
Chi è preposto alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni?
La gestione del canale di segnalazione interna è gestita esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).
Come vengono trattate le segnalazioni di utenti non provvisti di credenziali (segnalazioni anonime)?
È da rilevare che la norma, preveda la riservatezza e non l'anonimato. Il dipendente o collaboratore o chiunque voglia segnalare un illecito deve quindi dichiarare le proprie generalità che saranno mantenute riservate.
È prevista ad ogni modo una modalità di segnalazione che non prevede la registrazione (modalità anonima), modalità su cui peraltro si fonda una buona parte delle segnalazioni.
Le modalità di ricezione e la gestione di queste segnalazioni se non supportate dalla manifestazione della propria identità e da prove certe, mantengono gli stessi trattamenti di una segnalazione ordinaria.
Come viene gestita l'identità del mittente della segnalazione?
Le segnalazioni e l'identità del pubblico dipendente che effettua una segnalazione sono altamente riservate. Il software, con modalità strettamente aderenti alla norma, separa la segnalazione dall'identità del segnalante. L'accesso all'identità del segnalante è pertanto concessa esclusivamente al responsabile della prevenzione e corruzione tramite stretta procedura di sicurezza, che registra l'accesso all'identità, con richiesta della motivazione.
Il software registra tutte le attività e gli accessi, incluso l'accesso motivato all'identità del segnalante da parte del responsabile anticorruzione.
Il software genera inoltre l'impronta del messaggio che viene inviata via mail o pec al segnalante al fine di garantire che le segnalazioni inoltrate siano inalterate e non modificabili.
Dal punto di vista informatico è quindi garantita l'assoluta inviolabilità dei sistemi e la massima riservatezza.